CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: LA SICILIA SEGUE L’ESEMPIO DEL LAZIO

DOPO LA GIUNTA ZINGARETTI, ORA ANCHE QUELLA DI CROCETTA ADOTTA, PER L’ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI PER L’IMPIEGO, LO SCHEMA BASATO SULLA COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE TRA STRUTTURA PUBBLICA E AGENZIE PRIVATE SPECIALIZZATE

Proposta di direttiva presentata dall’Assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia (di cui ha assunto la guida due mesi or sono il prof. Bruno Caruso, ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Catania), nel quadro di un piano straordinario di interventi mirati all’aumento dell’occupazione, gennaio 2015.

 

Premessa

L’Assessorato alla famiglia, politiche sociali e del lavoro in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, intende contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dal legislatore nazionale.

Per questo motivo,

–       in conformità con i principi e criteri direttivi sanciti nella Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

–       coerentemente con l’obiettivo, richiamato all’art. 1, co. 4, lett. u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, del «mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province  autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro»;

–       in adesione alla finalità, enunciata nelle citate disposizioni legislative, della «introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la  conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla  difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo» (art. 1, comma 4, lett. p), legge 10 dicembre 2014, n. 183);

–       in conformità con la prevista «introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone  pratiche realizzate  a livello regionale» art. 1, comma 4, lett. q), legge 10 dicembre 2014, n. 183);

–       visto in particolare il comma 215 dell’art. 1 della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), nel quale si prevedono forme di «sperimentazione  regionale del contratto di ricollocazione»;

–       visto l’articolo 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità per il 2014), che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può esser ricompresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

–       Visto anche l’art. 1 del Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 14 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, pubblicato sul sito del ministero il 17 dicembre 2014, contenente il regolamento del Fondo per le politiche attive ( FPA) del lavoro istituito dal comma 215 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha specificato come le risorse FPA siano orientate allo svolgimento di azioni di ricollocazione e riqualificazione professionale, quali a titolo esemplificativo, il contratto di ricollocazione.

–       Visto inoltre l’art. 3  Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 14 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, pubblicato sul sito del ministero il 17 dicembre 2014, contenente il regolamento del Fondo per le politiche attive ( FPA) del lavoro istituito dal comma 215 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 secondo cui per accedere alle risorse del FPA le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro, e la formazione, apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia a quella prevista per l’accesso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  ( FEG)

–       Visto anche il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione   dell’articolo 45, comma 1, lett. a)  , della l. 17 maggio 1999 n. 144 e in particolare l’articolo 1 comma 2, lett. c) che definisce lo stato di disoccupazione.

–       in linea con alcune best practices regionali già avviate (segnatamente, con la sperimentazione del contratto di ricollocazione avviata nella Regione Lazio, sulla base della delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30 settembre 2014, n. 632);

–       nel perseguimento delle finalità di: riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro; promozione dell’occupazione; miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro; promozione dell’invecchiamento attivo; promozione della mobilità volontaria dei lavoratori;

–       in considerazione del fine, conforme agli obiettivi del legislatore dell’Unione Europea, dell’aumento dell’occupabilità;

–       in conformità con gli obiettivi enunciati nel Piano straordinario di interventi per l’occupabilità predisposto dall’Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali e del lavoro;

–       in coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, che vogliono contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall’Italia a partire dal 2012, garantendo l’offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l’applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;

 

L’Assessorato alla famiglia, politiche sociali e del lavoro propone l’introduzione, in via sperimentale, del Contratto di ricollocazione, inteso quale strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato a stimolare il comportamento proattivo delle persone in cerca di nuova occupazione e degli operatori pubblici e privati  accreditati nell’ambito del Sistema regionale dei servizi per l’impiego.

 

In questa prospettiva:

 

–       il contratto di ricollocazione rappresenta un’iniziativa sperimentale della Regione Sicilia, volta a potenziare le politiche attive del lavoro, nell’ambito degli interventi di politica attiva, finanziabile anche attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari;

–       la sperimentazione del contratto di ricollocazione ha la funzione di sostenere e accompagnare le persone anche nella transizione tra una precedente occupazione e una nuova ed è rivolto, in conformità alla complessiva disciplina nazionale in materia, ai destinatari individuati infra (art. 5);

–       il contratto di ricollocazione costituisce uno strumento di politica attiva del lavoro fondato sul principio dell’adesione volontaria delle parti, con la funzione di instaurare una coniugazione virtuosa tra sostegno del reddito e controllo della disponibilità effettiva del destinatario della misura di politica attiva ad accedere a nuova occupazione;

 ***

Art. 1

Nozione e finalità

1.    La Regione Sicilia promuove il contratto di ricollocazione (di seguito anche denominato c.r.) come strumento di politica attiva del lavoro basato sul principio dell’adesione volontaria delle parti, ed è  finalizzato a stimolare il comportamento proattivo della persona interessata, dell’operatore specializzato da essa prescelto tra quelli accreditati nell’ambito del Sistema regionale dei servizi per l’impiego e del Centro per l’Impiego, secondo principi di cooperazione, sussidiarietà orizzontale e complementarietà delle funzioni esercitabili in questo campo da amministrazione pubblica e operatori privati. Il c.r., vista la sua natura di strumento di politica attiva del lavoro, impegna le parti contraenti al rispetto delle clausole ivi contenute, nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

2.   Il c.r. ha la funzione di sostenere e accompagnare la persona interessata rientrante fra i soggetti indicati nell’art. 5, favorendone il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso la predisposizione di un servizio personalizzato.

3.  La persona interessata ha la facoltà di scegliere l’operatore accreditato con il quale sottoscrivere il contratto. L’operatore accreditato prescelto è a sua volta vincolato a stipulare il contratto con qualsiasi soggetto che ne abbia il diritto a norma dell’art. 5.

4.   Il c.r. prevede adeguate forme di remunerazione del servizio a favore dell’operatore accreditato, il cui costo è a carico della Regione. Le stesse sono proporzionate, sulla base dei principi e dei criteri statuiti nella presente legge, alla difficoltà del collocamento, che si configurano come corrispettivo per l’attività di assistenza intensiva prestata dall’operatore accreditato.

Art. 2

Competenze e funzioni dei Centri per l’Impiego

1.    La Regione Sicilia promuoverà l’utilizzo del c.r. attraverso i Centri per l’Impiego.

2.    I soggetti di cui all’art. 5 devono rivolgersi ai CpI territorialmente competenti per stipulare il c.r. Il Centro per l’Impiego procede ad accogliere e a stilare un profilo della persona interessata, nonché a fornire le informazioni necessarie sugli operatori accreditati per i servizi specialistici, affinché la persona possa effettuare liberamente la propria scelta. Dalla suddetta profilazione emerge l’indice di eventuale svantaggio del soggetto, al quale è attribuito un valore economico variabile in base al grado di occupabilità. Questo valore economico si traduce in un voucher finanziato dalla Regione Sicilia, destinato alla remunerazione dell’operatore accreditato.

Gli indici di occupabilità, correlabili al valore del voucher attribuibile, verranno stabiliti dalla direttiva attuativa della presente legge regionale, e dovranno comunque essere proporzionati sulla base dell’obiettivo grado di difficoltà di collocazione del soggetto all’interno del mercato del lavoro. A livello esemplificativo, e non esaustivo, nell’emanazione della suddetta direttiva, dovrà tenersi conto: dell’età del soggetto, della durata del periodo antecedente di disoccupazione, dello stato di ricerca di prima occupazione, del settore produttivo di precedente appartenenza, delle difficoltà di riqualificazione professionale, del titolo di studio posseduto, della condizione economica familiare del soggetto preso in carico, del tasso di disoccupazione del settore produttivo di riferimento del soggetto.

3.    Il Centro per l’Impiego garantisce l’imparzialità della disponibilità degli operatori, la libertà della scelta che la persona interessata deve poter compiere tra di essi e la pienezza dell’informazione su cui la scelta stessa deve potersi basare, e raccoglie tutte le informazioni sullo svolgimento e gli esiti del servizio reso dagli operatori, compresi eventuali reclami da parte degli utenti.

4.    Il Centro per l’Impiego assume compiti di vigilanza, controllo, e decisione sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull’operatore accreditato e sulla persona interessata.

Art. 3

Forma del contratto

1.   Il c.r. è stipulato in forma scritta nella sede del Centro per l’Impiego che prende in carico la persona interessata. Esso è firmato contestualmente dal Centro per l’impiego, dalla persona interessata e dall’operatore accreditato da questa prescelto.

Art. 4

Durata del contratto

1.    Il c.r. ha una durata massima di sei mesi, entro cui i quali la persona interessata deve essere ricollocata affinché venga riconosciuto all’ente accreditato fornitore del servizio il pagamento del servizio erogato, salvo eventuale proroga consensuale delle parti, entro i limiti stabiliti nella direttiva di attuazione della legge regionale, e comunque non oltre ulteriori sei mesi.

2.    Il termine può essere sospeso nel caso di documentato grave impedimento della persona interessata.

3.    In quest’ultimo caso, se la sospensione si protrae per oltre 6 mesi, il contratto si intende risolto. Resta ferma la possibilità di riattivare un nuovo contratto da parte della persona interessata non appena siano cessate le cause di impedimento, e a patto che lo stesso possieda ancora i requisiti previsti dall’art. 5 per la sottoscrizione del contratto di ricollocazione.

Art. 5

Soggetti in cerca di occupazione legittimati a stipulare il contratto di ricollocazione

1.    Sono legittimati a stipulare il c.r. e a beneficiare del servizio in esso previsto i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell’art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181/2000 immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa; i disoccupati di lunga durata a norma dell’art. 1, c. 2, lett. d), d.lgs. 181/2000; gli inoccupati di lunga durata a norma dell’art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. 181/2000; le donne in reinserimento lavorativo a norma dell’art. 1, c. 2, lett. f).

2.    I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il c.r. come misura di politica attiva al momento della stipulazione del patto di servizio.

3.    Con la stipulazione del c.r. i soggetti interessati assumono l’obbligo di svolgere ogni attività utile a favorire l’utile ricollocamento del soggetto all’interno del mercato del lavoro;  a livello esemplificativo: la ricerca di opportunità, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall’operatore accreditato.

4.    La persona interessata s’impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalità concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.

Art. 6

Disponibilità al lavoro e congruità dell’offerta

1.    Al momento della sottoscrizione del c.r. la persona interessata s’impegna ad accettare le offerte di lavoro che le verranno rivolte per il tramite dell’operatore accreditato che rientrino nel novero di quelle cui la persona può ragionevolmente aspirare, tenuto conto delle possibilità concretamente offerte dal mercato del lavoro.

Al fine della valutazione della congruità dell’offerta si tiene conto della distanza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione, delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, della durata del periodo di disoccupazione, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro. Nel c.r. possono essere indicati, in una apposita clausola, i contenuti delle attività di lavoro per le quali la persona interessata si dichiara disponibile, a condizione che la delimitazione sia ragionevole in relazione alle possibilità offerte dal mercato del lavoro, alla durata del periodo pregresso di disoccupazione, e alla disponibilità della persona per la mobilità geografica.

2.    Salvo che vi siano ragionevoli possibilità di reperimento di una occupazione migliore in breve tempo, è considerata congrua l’offerta di lavoro che preveda un livello retributivo non inferiore all’importo lordo dell’indennità cui la persona interessata ha diritto, ove dovuta, e che non disti più di 50 chilometri dalla sua residenza o sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, secondo quanto stabilito dalla L. 92/2012 e s.m.i.

Art. 7

Operatori accreditati

1.    Possono stipulare il c.r. gli operatori accreditati nell’ambito del Sistema regionale dei servizi per l’impiego.

2.    Con la sottoscrizione del c.r. l’operatore accreditato per i servizi specialistici assume l’obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro nella ricerca di una nuova occupazione e nell’individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale necessari.

3.    L’utente viene affiancato da un tutor designato dall’operatore accreditato. Questi ha il compito di individuare le possibilità di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assistere continuativamente e consigliare il lavoratore circa le attività necessarie per sfruttare al meglio tali possibilità e al tempo stesso controllare la sua disponibilità effettiva per tali attività. Lo stesso ha il dovere di segnalare ogni inadempimento agli obblighi a cui è tenuto l’utente, ai fini dell’applicazione del rigido meccanismo di condizionalità, così come definito dal sistema di decadenza di cui all’art. 10 della presente legge.

Art. 8

Finanziamento

1.    Il c.r. è finanziato dalla Regione Sicilia nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle di carattere comunitario ( FSE), e nazionale ( FPA).

2.    Il voucher regionale ha un valore economico parametrato sulla crescente difficoltà di occupabilità del soggetto da ricollocare e sulla tipologia contrattuale offerta, coerentemente a quanto statuito dall’art. 2 comma 2 della presente legge, oltre a quanto verrà individuato nella direttiva di attuazione.

3.    Il voucher si compone di due parti:

a)    Una prima parte, che può arrivare fino al 20% del valore del voucher, corrispondente alle attività effettivamente svolte dall’operatore accreditato e finalizzate all’inserimento lavorativo. Detta parte è pagata indipendentemente dal risultato occupazionale di cui al successivo comma 4, limitatamente alle ipotesi in cui il suo mancato raggiungimento non sia imputabile a cause riferibili all’operatore accreditato.

b)    Una seconda parte variabile, dipendente dal raggiungimento del risultato.

4.   Si intende per risultato occupazionale, utile ai fini del pagamento della seconda tranche del voucher, la stipulazione, da parte dei soggetti in cerca di occupazione indicati all’art. 5, di uno più contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore a sei mesi, anche non continuativi e con diversi datori di lavoro, purché ciascun contratto abbia una durata minima non inferiore a due mesi.

5. Il risultato occupazionale di cui al comma precedente, dovrà esser conseguito dall’operatore accreditato nel termine massimo di un anno dalla sottoscrizione, da parte del lavoratore, del contratto di ricollocazione. Il termine non è soggetto a proroghe, essendo parametrato alla durata massima del contratto di ricollocazione, comprensivo di proroghe, così come statuito dall’art. 4 della presente legge.

6. Ferma restando la durata minima di sei mesi, nel caso di contratto a tempo determinato il valore del voucher sarà riproporzionato in base alla durata del termine.

Art. 9

Cessazione del contratto di ricollocazione

1.    Fermi i limiti temporali di cui all’art. 4, il c.r. si considera cessato per raggiungimento del risultato, anche se questo è raggiunto prima della scadenza del termine allo stesso apposto dalle parti in sede di sottoscrizione.

Art. 10

Decadenza da benefici e indennità

1.    La persona interessata decade dai benefici correlati alla fruizione del servizio qualora, senza giustificato motivo, rifiuti un’offerta di lavoro congrua secondo i criteri di cui all’art. 6.

2.    La persona interessata decade altresì nel caso in cui non partecipi alle attività previste dal c.r. a norma dell’art. 5, c. 3. In particolare,   il tutor designato dall’operatore accreditato ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego ogni eventuale inadempimento agli obblighi o, comunque, ogni eventuale comportamento non conforme agli stessi da parte della persona interessata. Il CPI comunica tempestivamente la segnalazione ricevuta all’utente, che ha dal momento del ricevimento sette giorni per contestare  per iscritto la segnalazione operata dal tutor.  E’ compito della commissione arbitrale di cui all’art. 13 della presente legge comprovare l’inadempimento dell’utente. In caso di certificato inadempimento, o mancata contestazione entro il termine di sette giorni da parte dell’utente, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma.

5. In ottemperanza al principio di rigida condizionalità che contraddistingue lo strumento, il comprovato inadempimento degli obblighi di cui alla presente legge da parte dell’utente, determina il dimezzamento dell’indennità dovuta. L’indennità dovuta sarà azzerata, e l’utente decadrà da ogni beneficio derivante dalla stipula del c.r., nel caso in cui nei confronti dell’utente venga certificato, per una seconda volta, l’inadempimento degli obblighi a cui è tenuto.

Art. 11

Rinuncia da parte del soggetto in cerca di occupazione

1. La persona interessata può rinunciare motivatamente al servizio di assistenza offerto attraverso il c.r. in qualsiasi momento, decadendo contestualmente da ogni beneficio derivante dalla stipula dello stesso, compreso il finanziamento  a carico della Regione. Essa non incorre in tale decadenza, qualora rinunci per un giustificato motivo prima che il c.r. abbia avuto un principio di esecuzione, oppure nei casi di inadempimento dell’operatore prescelto.

 Art. 12

Risoluzione del contratto da parte del Centro per l’Impiego

1.   Il Centro per l’Impiego, d’ufficio o sulla base delle segnalazioni della persona interessata, verifica gli eventuali inadempimenti dell’operatore accreditato. Qualora, in esito a una propria istruttoria, ne ravvisi la ricorrenza, comunica all’operatore le motivazioni che giustificano la risoluzione del c.r. e all’operatore accreditato non è riconosciuto il voucher regionale.

2.    In questo caso, il Centro per l’Impiego provvederà alla riconvocazione della persona interessata affinché abbia la possibilità di sottoscrivere un nuovo c.r. con diverso operatore.

Art. 13

Contestazioni

1.  All’interno di ogni CPI, viene nominata una specifica commissione, a cui è demandato il ruolo arbitrale sulle eventuali controversie tra tutor e utente. Le modalità di composizione e nomina della commissione sono demandate alla successiva direttiva attuativa della presente legge.

2. La Regione Sicilia, con successivo atto, definisce con precisione, sulla scorta dei principi contenuti all’art. 10 della presente legge, gli strumenti per la risoluzione di eventuali ulteriori contestazioni tra le parti in ordine all’attuazione del c.r.


 

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